D.P.R. n. 236 del 24/05/1988

Attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

DPR-236-88Normativa

D.P.R. n. 236 del 24/05/1988Attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano————————

D.P.R. n. 236 del 24/05/1988

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n°152 del 30 giugno 1988)

Attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell’art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183.

SOMMARIO

TESTO

Art. 1. Principi generali. –

Art. 2. Campo di applicazione. –

Art. 3. Requisiti di qualità. –

Art. 4. Aree di salvaguardia delle risorse idriche. –

Art. 5. Zona di tutela assoluta. –

Art. 6. Zona di rispetto. –

Art. 7. Zone di protezione. –

Art. 8. Competenze statali. –

Art. 9. Competenze regionali. –

Art. 10. Frequenze di campionamento e metodi di analisi. –

Art. 11. Controlli. –

Art. 12. Controlli sanitari. –

Art. 13. Controlli interni. –

Art. 14. Controllo degli acquedotti. –

Art. 15. Impiego degli antiparassitari. –

Art. 16. Valore massimo ammissibile. –

Art. 17. Deroghe. –

Art. 18. Esercizio della deroga. –

Art. 19. Proroga. –

Art. 20. Competenza delle regioni speciali e province autonome. –

Art. 21. Sanzioni. –

Art. 22. Disposizioni finali. –

ALLEGATO I – REQUISITI DI QUALITÀ

ALLEGATO II – MODELLI E FREQUENZE DELLE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

A) TABELLA DEI PARAMETRI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LE ANALISI

B) TABELLA DELLA FREQUENZA MINIMA ANNUA DELLE ANALISI

ALLEGATO III – METODI ANALITICI DI RIFERIMENTO

NOTE

– – – –

TESTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, indicata nell’elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 11 aprile 1988, ai termini dell’art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell’agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità, dell’ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;Emana il seguente decreto:

Art. 1. Principi generali

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque, qualunque ne sia l’origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano:

a) fornite al consumo;

b) ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano e che possano avere conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.

2. Restano escluse dal campo di applicazione del presente decreto le acque minerali e termali.

Art. 3. Requisiti di qualità

1. I requisiti di qualità delle acque sono valutati sulla base dei valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all’allegato I.

2. La concentrazione massima ammissibile di ciascun parametro non può essere superata.

3. I valori guida costituiscono obiettivi al cui raggiungimento l’attività amministrativa deve tendere.

4. Per le acque che subiscono un trattamento di addolcimento sono specificati, all’allegato I, i valori della concentrazione minima richiesta.

5. I valori che sono indicati nell’allegato I devono essere interpretati per ciascun parametro tenendo conto delle osservazioni eventualmente riportate nel medesimo allegato.

Art. 4. Aree di salvaguardia delle risorse idriche

1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddistinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.

2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.

Art. 5. Zona di tutela assoluta

1. La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un’estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile.

2. L’estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

Art. 6. Zona di rispetto

1. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un’estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

2. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;

b) accumulo di concimi organici;

c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

d) aree cimiteriali;

e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;

f) apertura di cave e pozzi;

g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

l) impianti di trattamento di rifiuti;

m) pascolo e stazzo di bestiame.

3. Nelle zone di rispetto è vietato l’insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

4. Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui ai commi 1, 2 e 3, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

Art. 7. Zone di protezione

1. Nelle zone di protezione possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.

Art. 8. Competenze statali

1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:

a) promozione, consulenza, indirizzo e coordinamento delle attività connesse con l’applicazione del presente decreto;

b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli allegati I, II e III;

c) la predisposizione e l’aggiornamento dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci sotterranee, salmastre e marine da destinare al consumo umano, nonché dei criteri per la formazione e l’aggiornamento dei relativi catasti;

d) le norme tecniche per la tutela preventiva e per il risanamento della qualità delle acque destinate al consumo umano, nonché i criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche;

e) le norme tecniche per l’installazione degli impianti di acquedotto;

f) le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque;

g) le norme tecniche per lo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi d’acqua;

h) acquisizione ed elaborazione di informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d), sono esercitate dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente; la competenza di cui alla lettera f) è esercitata dal Ministro della sanità; le competenze di cui alle lettere e) e g), sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanità e dell’ambiente.

Art. 9. Competenze regionali

1. Alle regioni competono le seguenti funzioni:

a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall’allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;

b) esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli enti locali, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano;

c) esercizio del potere di deroga;

d) adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque;

e) coordinamento del flusso informativo sulle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, anche ai fini di cui all’art. 8, comma 1, lettera h);

f) individuazione delle aree di salvaguardia e disciplina delle attività e destinazioni ammissibili, salvo il disposto degli articoli 4, 5, 6 e 7.

Art. 10. Frequenze di campionamento e metodi di analisi

1. Negli allegati II e III sono indicati, rispettivamente, i modelli e le frequenze minime di campionamento, nonché i metodi analitici di riferimento da adottarsi per il controllo qualitativo delle acque destinate al consumo umano, nei punti significativi della rete.

Art. 11. Controlli

1. Per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo umano, sono esercitati inoltre controlli periodici:

a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque;

b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;

c) alla rete di distribuzione.

2. I controlli sono interni al servizio acquedottistico o esterni se effettuati da uffici del Servizio sanitario nazionale.

3. Le acque destinate al consumo umano distribuite mediante autoveicoli o natanti devono essere sottoposte a controlli igienico-sanitari estesi anche all’idoneità del mezzo di trasporto.

Art. 12. Controlli sanitari

1. I prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano sono eseguiti dai servizi e presidi delle unità sanitarie locali.

2. I controlli ispettivi e i giudizi di qualità sulle acque destinate al consumo umano spettano all’unità sanitaria locale.

3. Qualora i risultati analitici o dell’esame ispettivo evidenzino la possibilità di un pregiudizio per la salute umana, l’organo di controllo, effettuata la valutazione del pregiudizio, richiede alla regione, al comune ed al gestore dell’acquedotto, i provvedimenti e le misure di competenza.

4. Copia dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono, con scadenza almeno bimestrale, trasmessi ai Ministeri della sanità e dell’ambiente.

Art. 13. Controlli interni

1. I soggetti gestori di impianti acquedottistici devono dotarsi di laboratori gestionali interni, anche in forma consortile, per il controllo dei servizi essenziali del ciclo dell’acqua.

Art. 14. Controllo degli acquedotti

1. Per uniformare le attività di controllo su impianti di acquedotto ricadenti nell’area di competenza territoriale di più unità sanitarie locali o di più servizi e presidi multizonali, di cui all’art.22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione può individuare l’unità sanitaria locale, il presidio o il servizio al quale attribuire la competenza in materia di controlli.

2. Per gli acquedotti interregionali l’individuazione dell’organo sanitario di controllo è disposta d’intesa tra le regioni interessate.

Art. 15. Impiego degli antiparassitari

1. Ai soli fini dell’elaborazione dei programmi di prevenzione mirata alla tutela della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente naturale le ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli speditori e gli utilizzatori di tali prodotti sono tenuti ad annotare su apposite schede i dati relativi alla vendita o all’utilizzazione dei prodotti stessi.

2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell’agricoltura e delle foreste, dell’ambiente e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all’acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare una copia delle schede da esibire a richiesta della autorità sanitaria locale o dei servizi repressione frodi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste.

Art. 16. Valore massimo ammissibile

1. Il valore massimo ammissibile di superamento delle concentrazioni massime ammissibili stabilite per i parametri indicati nell’allegato I può essere determinato per singoli parametri o gruppi di parametri, su motivata richiesta della regione.

2. Il valore massimo ammissibile unitamente all’indicazione delle misure di risanamento da adottare, è determinato, in relazione alle specifiche situazioni suscettibili di deroga, dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanità.

3. Per le acque di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 2, si applicano esclusivamente i valori per i parametri tossici e microbiologici previsti, rispettivamente, nelle tabelle D ed E dell’allegato I, nonché degli altri parametri il cui mancato rispetto possa pregiudicare la salubrità del prodotto alimentare finale.

Art. 17. Deroghe

1. Deroghe al presente decreto possono essere disposte dalla regione competente nelle seguenti circostanze:

a) situazioni relative alla natura ed alla struttura dei terreni dell’area della quale è tributaria la risorsa idrica;

b) situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali.

2. In nessun caso le deroghe di cui al comma 1 possono riguardare i fattori tossici e microbiologici, né comportare un rischio per la salute pubblica.

3. In caso di grave emergenza idrica, ove l’approvvigionamento di acqua non possa essere assicurato in nessun altro modo, può essere disposta la deroga alle concentrazioni massime stabilite dal presente decreto nell’allegato I, fino al raggiungimento del valore massimo ammissibile, che è determinato dall’autorità sanitaria ai sensi dell’art. 16, in modo che tale superamento non presenti assolutamente un rischio inaccettabile per la salute pubblica.

4. Fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, qualora per l’approvvigionamento di acqua potabile si debba fare uso di acque superficiali che non raggiungono le concentrazioni imposte per le acque della categoria A3 dall’allegato al D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, può essere autorizzata, per un periodo di tempo limitato, la deroga alle concentrazioni massime ammissibili stabilite dal presente decreto nell’allegato I, fino al raggiungimento di un valore massimo ammissibile, che è determinato dall’autorità sanitaria ai sensi dell’art. 16, in modo che tale superamento non presenti un rischio inaccettabile per la salute pubblica.

Art. 18. Esercizio della deroga

1. Le deroghe sono disposte dall’autorità regionale per un limitato periodo di tempo, anche su segnalazione dei comuni interessati.

2. L’esercizio dei poteri di deroga comporta che, contestualmente alle misure indicate dall’amministrazione statale, la regione adotti il piano di intervento di cui al comma 3.

3. Il piano di intervento deve almeno contenere:

a) l’individuazione della causa del fenomeno di degrado delle risorse idriche;

b) la delimitazione geografica dell’area interessata dal fenomeno;

c) l’indicazione della popolazione ricadente in tale area;

d) la fissazione di controlli e divieti per l’uso delle sostanze chimiche o di altra natura che hanno determinato o accresciuto l’inquinamento delle acque nell’area di cui al punto b);

e) la definizione degli interventi e delle opere necessarie per garantire l’approvvigionamento, nonché i tempi di realizzazione del piano e le risorse finanziarie impiegate;

f) le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori.

4. Nel caso in cui l’inquinamento interessi un bacino interregionale, il piano di risanamento è adottato di intesa tra le regioni interessate; in mancanza dell’intesa ogni regione provvede per il territorio di propria competenza.

5. I provvedimenti di deroga devono essere comunicati immediatamente ai Ministeri della sanità e dell’ambiente.

Art. 19. Proroga

1. Il termine stabilito per l’osservanza dell’allegato I può essere prorogato in presenza di situazioni eccezionali relative a gruppi di abitati geograficamente delimitati.

2. La proroga è disposta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente, su richiesta dalla regione interessata.

3. La regione richiede la proroga indicandone l’oggetto, le modalità ed i tempi e presentando:

a) una relazione sulle difficoltà incontrate che identifica in particolare le cause che impediscono l’osservanza dei requisiti di qualità per le acque necessarie a soddisfare i bisogni di consumo umano degli abitati interessati;

b) il piano per il miglioramento delle acque finalizzato a garantire l’osservanza, alla scadenza della proroga, dell’allegato I.

4. Il decreto di cui al comma 2 è adottato, previo espletamento della procedura comunitaria prevista dall’art. 20 della direttiva.

5. In caso di ritenuta insufficienza del piano presentato dalla regione ai sensi della lettera b) del comma 3, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono disposte le misure integrative la cui adozione da parte della regione è condizione di efficacia della proroga stessa.

6. Le misure da adottare per l’attuazione del piano di miglioramento delle acque possono disporre, in relazione alle individuate cause della situazione eccezionale che giustifica la proroga, controlli e restrizioni per lo svolgimento di attività e l’uso di prodotti, anche in deroga alle leggi vigenti.

7. Le misure di cui al comma 6, se relative a materie di competenza statale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della sanità.

Art. 20. Competenza delle regioni speciali e province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 21. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall’allegato I è punito con l’ammenda da lire 250.000 (duecentocinquantamila) a lire 2.000.000 (duemilioni) o con l’arresto fino a tre anni.

2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall’allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque hanno conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.

3. L’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all’art. 18 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 500.000 (cinquecentomila) a lire 5.000.000 (cinquemilioni).

4. I contravventori alle disposizioni di cui all’art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (cinquecentomila) a lire 3.000.000 (tremilioni).

Art. 22. Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 9 maggio 1985, relativo alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, continuano ad applicarsi se non incompatibili con il presente decreto.

3. Le norme tecniche di prima attuazione sono emanate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ALLEGATO I – REQUISITI DI QUALITÀ (*)A. PARAMETRI ORGANOLETTICI.

ParametriEspressione dei risultatiValori guida
(VG)
Concentrazione
massima ammissibile
(CMA)
Osservazioni
1Coloremg/l
(scala Pt/Co)
120
2Torbiditàmg/l SiO2
unità Jackson
1
0,4
10
4
3OdoreTasso di
diluizione
02 a 12 °C
3 a 25 °C
Da confrontare con le
determinazioni gustative.
4SaporeTasso di
diluizione
03 a 12 °C
3 a 25 °C
Da confrontare con le
determinazioni olfattive.

B. PARAMETRI CHIMICO-FISICI

ParametriEspressione dei
risultati
Valori guida
(VG)
Concentrazione
massima ammissibile
(CMA)
Osservazioni
5Temperatura°C1225
6Concentrazione di idrogenopHpH maggiore o uguale a6,5
pH minore o uguale a 8,5
L’acqua non dovrebbe essere aggressiva. Ivalori pH non sono applicabili ad acque in recipienti chiusi. Valori massimiammissibili: 6,0£ pH £ 9,5
7Conducibilità elettricaµ cm-1 a 20°C400n corrispondenza con la mineralizzazione delleacque. Valori corrispondenti alla resistività espressa in ohm/cm:2500
8Clorurimg/l Cl25Concentrazione che è opportuno nonsuperare: 200 mg/l.
9Solfati9mg/l SO425250
10Silicemg/l SiO2Per memoria
11Calciomg/ Ca100
12Magnesiomg/l Mg3050
13Sodiomg/l Na20175
(Con una percentuale di conformità del 90% calcolata sul totaledei risultati analitici di un periododi riferimento di 3
anni).150
(Con una percentuale di conformità dell’80% calcolata sul totaledei risultati analitici di un periododi riferimento di 3
anni).
14Potassiomg/l K10
15Alluminiomg/l Al0,050,2
16Durezza totaleValori consigliati: da 15 a 50 °F.
17Residuo fissomg/l dopo essiccamento a 180 °C1500
18Ossigeno disciolto% di saturazioneValore di saturazione superiore al 75% salvoper le acque sotterranee.
19Anidride carbonica liberamg/ CO2L’acqua non dovrebbe essere aggressiva

C. PARAMETRI CONCERNENTI SOSTANZE INDESIDERABILI (1)

ParametriEspressione dei risultatiValori guida (VG)Concentrazione
massima ammissibile
(CMA)
Osservazioni
20Nitratimg/l NO3550
21Nitritimg/l NO20,1
22Ammoniacamg/l NH40,050,5[2]
23Azoto Kjeldahl ( esclusi N di NO2 e NO3)mg/ l N1
24Ossidabilitàmg/l O20,55
25Carbonio organico totale (TOC)µg/l CPer memoria
26Idrogeno solforatoµg/l H2 SNon rilevabile organoeletticamente
27Sostanze estraibili con cloroformioResiduo secco mg/ l0,1
28Idrocarburi disciolti o emulsonati (dopo estrazionecon etere);oli mineraliµg/l10
29Fenoli (indice fenoli)µg/l
C6H5OH
0,5Esclusi i fenoli naturali che non reagiscoal cloro
30Boroµg/l B1000
31Tensioattivi:
-anionici(MBAS)
-non ionici

µg/l (laurisolfato)
µg/l (nonilfenolo)



200
Per memoria
32Composti organici che non rientrano nel parametron.55µ/l130La concentrazione in organo-alogenati deveessere nella misura del posibile ridotta.
La CmA deve essere applicata entro l’8 maggio 1991.
33Ferroµg/l Fe50200[2]
34Manganeseµg/l Mn2050[2]
35Rameµg/l Cu1001000[2]
La concentrazione massima ammissibile non deve superare il valore di3000 dopo 16 ore di ristagno, ma solo per i primi 10 giorni di
servizio di tubazioni in rame nuove
36Zincoµg/l Zn1003000[2]
37Fosforoµg/l P2O54005000
38Fluoroµg/l F1.500-700CMA variabile secondo
la temperatura media
dell’aria (da 8 fino a 30°C)
nella zona geografica
considerata.
39Cobaltoµg/l CoPer memoria
40materie in sospensioneAssenza
41Cloruro residuo libero[3]mg/lQualora sia necessario un trattamento di clorazionedell’acqua è consigliabile che, al punto di messa a disposizionedell’utente, nell’acqua si abbia un valore di 0,2 mg/l di cloro
42Barioµg/l Ba
43Argentoµg/l Ag10In caso di impiego eccezionale e non sistematicodell’argento per il trattamento delle acque, può essere ammessoun valore CMA di 80 µg/l.

D. PARAMETRI CONCERNENTI SOSTANZE TOSSICHE

ParametriEspressione dei risultatiValori guida
(VG)
Concentrazione
massima ammissibile
(CMA)
Osservazioni
44Arsenicoµg/l As50
45Berillioµg/l BePer memoria
46Cadmioµg/l Cd5
47Cianuriµg/l CN50
48Cromoµg/l Cr50
49Mercurioµg/l Hg1
50Nichelµg/l Ni50
51Piomboµg/l Pb50In caso di impianti di piombo, il tenore dipiombo non dovrebbe essere superiore a 50 µg/l in un campione prelevatoin acqua corrente. Se il campione è prelevato direttamente o inacqua corrente e se il tenore di piombo supera frequentemente o sensibilmente100 µg/l, si debbono adottare adeguate misure per ridurre i rischidi esposizione al piombo per il consumatore
52Antimonioµg/l Sb10
53Selenioµg/l Se10
54Vanadioµg/l VPer memoria
55Antiparassitari e prodotti assimilabili:- per componente separato- in totaleµg/l



0,10,5
Per antiparassitari e prodottiassimilabili si intendono :insetticidi:
– organoclorurati persistenti -organofosforati -carbammati
– erbicidi
– fungicidi
– PCB e PCT
56Idrocarburi policiclici aromaticiµg/l0,2Sostanze di riferimento:
– fluorantene
– benzo 3,4 fluorantene
– benzo 11,12 fluorantene
– benzo 3,4 pirene
– benzo 1,12 perilene
– indeno (1,2,3 – cd) pirene.
57Coliformi totali1000Non più del 5% dei campioni esaminatinell’arco dell’anno, e non più di due campioni consecutivi
prelevati nello stesso punto, possono eccedere tale limite;
comunque mai il contenuto di coliformi totali può essere superiorea 5 per 100 ml. La presenza di coliformi fa comunque ritenere l’acqua sospetta;in tal caso si dovranno avviare indagini e prendere i provvedimenti delcaso
58Coliformi fecali1000
59Streptococchi fecali1000
60Spore di clastridisolfato riduttore1000
61Computo colonie su Agar :
– a 36°C





– a 22°C
1





1







10





100






Ogni superamento di tali valori che persistadurante prelievi successivi richiede indagini ed accertamenti appropriati.Per le acque disinfettate i valori all’uscita dagli impianti di disinfezionedevono essere nettamente inferiori ai valori riscontrati prima del trattamento.
62Computodelle colonie su Agar per acque confezionate in recipienti chiusi :
– a 36°C- a 22°C


11


520


20100




I valori di CMA devono essere
misurati nelle 12 ore successive al
confezionamento: durante tale
periodo l’acqua dei campioni va
mantenuta costante

[1] Le analisi dei parametri del controllo normale sostituiscono a tutti gli effetti le analisi dei parametri del controllo minimo, ai fini del calcolo delle frequenze minime annuali indicate nella successiva tabella B).Analogamente le analisi dei parametri del controllo periodico sostituiscono a tutti gli effetti le analisi del controllo normale, ai fini del calcolo delle frequenze minime annuali indicate nella successiva tabella B).

[2] La numerazione dei sottoelencati parametri è quella riportata nell’allegato I.[3] I parametri sottoelencati dovranno figurare, in tutto o in parte, tra i parametri degli altri tipi di controllo quando, a giudizio dell’autorità sanitaria competente, lo richiedano particolari condizioni locali connesse a fenomeni naturali o non.

[4] Qualora vengono utilizzati composti di alluminio nel trattamento dell’acqua, detto parametro dovrà figurare tra i parametri del controllo periodico.[5] Per la durezza totale, l’alcalinità, il pH e l’ossigeno disciolto si procederà ad un controllo periodico in caso di acque di origine sotterranea.F. CONCENTRAZIONE MINIMA RICHIESTA PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CHE SONO STATE SOTTOPOSTE AD UN TRATTAMENTO DI ADDOLCIMENTO O DISSALAZIONE (5) (6)

ParametriEspressione dei risultatiConcentrazione
minima richiesta
(acque addolcite)
Osservazioni
1Durezza totalemg/l Ca60Calcio o cationi equivalenti
2Concentrazione di ioni idrogenopHL’acqua non dovrebbe essere aggressiva
3Alcalinitàmg/l HCO330
4Ossigeno disciolto

N.B. Le disposizioni relative alla durezza, alla concentrazione di ioni idrogeno, all’ossigeno disciolto e al calcio si applicano anche alle acque provenienti da dissalazione.Qualora per la sua durezza naturale eccessiva l’acqua sia addolcita conformemente alla tabella F, prima di essere fornita al consumo, il suo tenere di sodio può in casi eccezionali essere superiore ai valori figuranti nella colonna delle concentrazioni massime ammissibili. Si cercherà tuttavia di mantenere detto tenore al livello più basso possibile e non si potrà prescindere dagli imperativi imposti dalla tutela della salute pubblica.TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE VARIE UNITÀ DI MISURA DELLA DUREZZA DELL’ACQUA.

Grado franceseGrado ingleseGrado tedescoMilligrammi di CaMillimoli di Ca
Grado francese10,700,564,0080,1
Grado inglese1,4310,805,730,143
Grado tedesco1,791,2517,170,179
Milligrammi di Ca0,250,1750,14010,025
Millimoli di Ca1075,640,081

(*) Avvertenza – Nel presente allegato sono riportati i parametri il cui controllo garantisce in linea generale la qualità delle acque potabili. In alcuni casi, sia in relazione alle caratteristiche idrogeologiche del bacino di alimentazione della risorsa idrica ovvero a fenomeni naturali, sia per interferenza con insediamneti industriali od urbani, devono essere tenuti sotto controllo – con idonea frequenza – anche parametri non contemplati nel presente allegato, ma che comunque possono rappresentare fattori di rischio per la popolazione. La ricerca dei parametri in questione è effettuata con metodiche predisposte dall’Istituto superiore di sanità.

(1) Alcuni dei parametri elencati in questo sottogruppo, oltre certi limiti, sono indesiderabili. Inoltre, alcuni dei parametri in questione, oltre certi limiti, possono essere tossici.

(2) Concentrazioni superiori ai valori-limite possono apportare modificazioni dei caratteri organolettici dell’acqua.

(3) Nel caso di impiego di disinfettanti diversi da quelli rilevabili con questo parametro, e comunque sempre ad azione residua, occorre accertarne una presenza significativa. In questo caso il controllo del parametro 41 va sostituito con il controllo relativo al disinfettante impiegato.

(4) Fermo restando quanto disposto nell’avvertenza sopra riportata, a giudizio dell’autorità sanitaria competente potrà essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori:

1) alghe;

2) batteriofagi anti E.coli;

3) elminti;

4) enterobatteri patogeni;

5) enterovirus;

6) funghi;

7) protozoi;

8) Pseudomones aeruginosa;

9) stafilococchi patogeni.

Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all’avvertenza.

Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque potabili gli enterovirus, i batteriofagi anti E.coli, gli enterobatteri patogeni e gli stafilococchi patogeni.

(5) Per le acque dissalate si intendono quelle da cui è stato eliminato in modo pressoché totale in contenuto salino (come distillazione e deionizzazione) e che quindi richiedono un adeguto reintegro;

(6) Detti valori non si applicano ove le acque vengano utilizzate per particolari necessità dell’industria alimentare.ALLEGATO II – MODELLI E FREQUENZE DELLE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (1)A) TABELLA DEI PARAMETRI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LE ANALISI (2)

Controllo minimo (C1)Controllo normale (C2)Controllo periodico (C3)Controllo occasionale (C4) [3]
Parametri organolettici e chimico-fisici
1 Colore
3 Odore
4 Sapore
6 pH
7 Conducibilità elettrica specifica
8 Cloruri

2 Torbidità
5 Temperatura
11 Calcio (oltre i parametri del controllo minimo)
16 Durezza totale
17 Residuo fisso
9 Solfati (oltre i parametri del controllo normale)




19 Anidride carbonica libera
18 Ossigeno disciolto



15 Alluminio [4]
12 Magnesio
14 Potassio
13 Sodio
10 Silice
Parametri chimici indesiderabili
41 Cloro residuo libero22 Azoto ammoniacale
20 Azoto nitrico
21 Azoto nitroso
24 Ossidabilità
40 Materie in
sospensione (oltre il parametro del controllo minimo)
33 Ferro
37 Fosforo totale (oltre i parametri del controllo normale)
5 Carbonio organico totale
23 Azoto Kjeldahl
43 Argento
42 Bario
30 Boro
32 Composti organoalogenati
29 Fenoli
38 Fluoro
26 Idrogeno solforato
28 Idrocarburi disciolti o emulsionati
34 Manganese
35 Rame
31 Tensioattivi anionici (MBAS) e non ionici
36 Zinco
27 Sostanze estraibili con cloroformio
39 Cobalto
Parametri chimici tossici
46 Cadmio [3]
48 Cromo [3]
51 Piombo [3]
52 Antimonio
55 Antiparassitari e prodotti assimilabili
44 Arsenico
45 Berillio
47 Cianuri
56 Idrocarburi policiclici aromatici
49 Mercurio
Parametri chimici tossici
50 Nichel
53 Selenio
54 Vanadio
Parametri microbiologici
58 Coliformi fecali
57 Coliformi totali
59 Streptococchi fecali (oltre i parametridel
controllo minimo)
61-62 Conteggio delle colonie su Agar a 36°Ce a 22 °C (oltre i parametri del controllo normale)60 Spore di clostridi solfitoriduttori
Stafilococchi patogeni
Enterobatteri patogeni
Batteriofagi anti E. coli
Enterovirus
Pseudomonas aeruginosa
Protozoi
Elminti
Alghe
Funghi

PARAMETRI AGGIUNTIVI RELATIVI A CONCENTRAZIONI MINIME PER ACQUE ADDOLCITE E DISSALATE. (5)(1) Le analisi dei parametri del controllo normale sostituiscono a tutti gli effetti le analisi dei parametri del controllo minimo, ai fine del calcolo delle frequenze minime annuali indicate alla successiva tabella B).Analogamente, le analisi dei parametri del controllo periodico sostituiscono a tutti gli effetti el analisi del controllo normale, ai fini del calcolo delle frequenze minime annuali indicate nell successiva tabella B).(2) La numerazione dei sottoelencati parametri è quella riportata nell’allegato I.(3) I parametri sottoelencati, dovranno figurare, in tutto od in parte, tra i parametri degli altri tipi di controllo quando, a giudizio dell’autorità sanitaria competente, lo richiedano particolari condizioni locali connesse a fenomeni naturali o non.(4) Qualora vengano utilizzati composti di alluminio nel trattamento dell’acqua, detto parametro dovrà figurare tra i parametri del controllo periodico.(5) Per la durezza totale, l’alcalinità, il pH e l’ossigeno desciolto si procederà ad un controllo periodico in caso di acque di origine superficiale e ad un controllo occasionale in caso di acque di origine sotterranea.

B) TABELLA DELLA FREQUENZA MINIMA ANNUA DELLE ANALISI (1).

Analisi tipo
Popolazione servita [2]
Controllo 
minimo C1
Controllo 
normale C2
Controllo
periodico C3 [3]
Controllo 
occasionale C4
Numero di prelievi e delle analisi/anno occasionale
Fino a 500A discrezione dell’autorità sanitaria competente
Da 500 a 5.0006A discrezione delle autorità 
sanitarie competenti
[4]
Da 5.000 a 10.00012 [3]66[4]
Da 10.000 a 50.00060 [3]1212[4]
Da 50.000 a 100.000120 [3]1212[4]
Da 100.000 a 150.000180 [3]1812[4]
Da 150.000 a 300.0003603612[4]
Da 300.000 a 500.0003606012[4]
Da 500.000 a 1.000.00036012020[4]
Oltre 1.000.00036018020[4]

(1) Il prelievo dei campioni di acqua da analizzare dovrà essere effettuato ad intervalli di tempo il più possibile regolari. Fermo restando il disposto della successiva nota (3), qualora i valori dei risultati dei campioni prelevati negli anni precedenti siano sempre significativamente migliori dei valori-limite previsti dall’allegato I e, a seguito di indagini ispettive e/o conoscitive, non vengano accertati fattori che possano peggiorare la qualita’ delle acque, le frequenze minime annuali delle analisi possono essere ridotte:

– per le acque di origine superficiale, di un fattore 2, ad eccezione delle frequenze minime annuali riguardanti i parametri microbiologici ed il parametro che consente di rilevare la presenza del disinfettante utilizzato;

– per le acque di origine sotterranea, di un fattore 4.

(2) Per popolazione servita si intedono gli abitanti serviti da un unico acquedotto o da più acquedotti confluenti in un’unica rete di distribuzione; per gli agglomerati abitativi serviti da piu’ acquedotti indipendenti ogni acquedotto dovra ‘ essere controllato in rapporto alla popolazione servita.

(3) In caso di acque che per le loro caratteristiche di origine vengono sottoposte a trattamento di disinfezione, la frequenza minima annuale delle analisi dei parametri microbiologici va raddoppiata.

(4) Il controllo C4 (occasionale) sara’ effettuato con la frequenza che le autorità competenti, secondo le circostanze, riterranno opportuna.ALLEGATO III – METODI ANALITICI DI RIFERIMENTOPARAMETRI ORGANOLETTICI, FISICI, CHIMICO-FISICI E CHIMICI.

ABCD
Numero progressivoParametro e unita’ di misuraMetodi di misuraa) materiale del contenitore del campione
b) metodo di conservazione
c) tempo massimo tra il campionamento e l’analisi
1Colore mg/l (scala Pt/Co)Colorimetria.
Metodo fotometrico secondo gli standard della scala platinocobalto (previa filtrazione su membrana di fibra di vetro da 0,45 µm).
a) polietilene o vetro;
b) refrigerazione a 4 °C2Torbidità, mg/l SiO2, unità Jackson Metodo turbidimetrico.
2Metodo turbidimetrico
Metodo alla formasina
a) vetro;
b) refrigerazione a 4 °C.
3Odore – Fattore di diluizione a 25 °C oa 12 °CTecnica delle diluizioni successive, a 25 °Co a 12 °Ca) vetro;
b) refrigerazione a 4 °C;
c) 24 ore.
4Sapore – Fattore di diluizione a 25 °C o a 12 °CTecnica delle diluizioni successive, a 25 °C o a 12 °C.a) vetro;
b) refrigerazione a 4 °C;
c) 24 ore.
5Temperatura °CTermometria.
La misura deve essere eseguita sul posto, al momento del campionamento.
6Concentrazione di ioni idrogeno (pH)Elettrometria.
La misura va eseguita preferibilmente sul posto al momento del campionamento. Il valore va riferito alla temperatura dell’acqua al momento del prelievo.
a) polietilene o vetro;
b) refrigerazione a 4 °C.
7Conducibilità elettrica specifica a20 °C µS × cm -1Elettrometria.
8Cloruri mg/l ClDeterminazione volumetrica (metodo Mohr).
– Metodo mercurimetrico con indicatore.
– Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
a) polietilene o vetro.
9Solfati mg/1 SO4Metodo turbidimetrico.
Gravimetria.
Complessometria con EDTA.
Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
a) polietilene o vetro.
10Silice mg/l SIO2Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
Gravimetria.
a) polietilene o vetro.
11Calcio mg/l CaSpettrometria di assorbimento atomico.
Complessometria.
a) polietilene o vetro.
12Magnesio mg/l MgSpettrometria di assorbimento atomico.
Complessometria.
a) polietilene o vetro.
13Sodio mg/l NaSpettrometria di assorbimento atomico.
Fotometria di fiamma.
a) polietilene o vetro.
14Potassio mg/l KSpettrometria di assorbimento
atomico.
Fotometria di fiamma.
a) polietilene o vetro.
15Alluminio mg/l AlSpettrometria di assorbimento atomico
Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
a) polietilene o vetro.
16Durezza totale °FComplessometria.a) polietilene o vetro;
b) refrigerazione a 4 °C;
c) 1-3 giorni.
17Residuo fisso a 180°C mg/lEvaporazione del campione e pesata previo essiccamento a 180 °C.a) polietilene o vetro;
b) refrigerazione a 4 °C;
c) 1-3 giorni.
18Ossigeno disciolto (% di saturazione)Metodo di Winkler.
Metodo elettrochimico
(determinazione preferibilmente in situ).
a) vetro;
b) se si utilizza il metodo di Winkler fissare l’ossigeno sul posto con solfato manganoso e ioduro sodio – azide; refrigerazione a 4 °C.
19Anidride carbonica libera mg/l CO2Acidometria.a) contenitore in vetro a tenuta idraulica;
b) refrigerazione a 4 °C.
20Azoto nitrico mg/l NO3Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
Metodo con elettrodi specifici
a) polietilene o vetro;
b) refrigerazione a 4 °C;
c) 3 giorni.
21Azoto nitroso mg/l NO2Spettrofotometria di assorbimento molecolare.a) polietilene o vetro;
b) refrigerazione a 4 °C;
c) 2 giorni
22Azoto ammoniacale mg/l NH4Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
Determinazione volumetrica previa distillazione.
a) vetro;
b) refrigerazione a 4 °C.
23Azoto Kjeldahl mg/l NSpettrofotometria di assorbimento molecolare.
Determinazione volumetrica previa mineralizzazione e distillazione.
a) vetro;
b) acidificare con H2SO4 fino a pH < 2; refrigerazione a 4 °C.
24Ossidabilità mg/l O2Metodo al permanganato di potassio.a) vetro;
b) refrigerazione a 4 °C;
c) 2 giorni.
25Carbonio organico totale (TOC) mg/l CMetodo strumentale.a) vetro;
b) fissare il campione con refrigerazione a 4 °C;
c) 2 giorni.
26Idrogeno solforato mg/l H2SSpettrofotometria di assorbimento molecolare.
Titrimetria.
a) vetro;
b) refrigerazione a 4 °C in un recipiente con chiusura idraulica;
c) 24 ore.
27Sostanze estraibili con cloroformio mg/lGravimetria.
Estrazione a pH neutro mediante cloroformio distillato di fresco, evaporazione sotto vuoto moderato a temperatura ambiente e pesata del residuo
a) vetro;
b) refrigerazione a 4 °C.
28Idrocarburi disciolti o emulsionati (dopo estrazione con etere);
oli minerali mg/l
Spettrofotometria all’infrarosso previa estrazione con adeguato solvente.
Gravimetria previa estrazione con etere di petrolio.
a) vetro;
b) acidificare a pH < 2 (H2SO4 o HCl);
c) tre giorni.
29Fenoli mg/l C6H5OHSpettrofotometria di assorbimento molecolare.
Metodo alla 4-amminoantipirina.
Metodo alla p-nitro-alinilina.
a) vetro;
b) acidificazione con H3PO4 a pH < 4 ed aggiunta di CuSO4·5H2O(lg/l).
30Boro mg/l BSpettrofotometria di assorbimento molecolare.
Spettrometria di assorbimento atomico.
a) polietilene;
b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HN03 diluito 1: 1).
31Tensioattivi anionici
(MBAS) mg/l di lauril-solfatoTensioattivi non ionici mg/l nonilfenolo
Spettrofotometria di assorbimento molecolareMetodo potenziometrico.a) vetro;
b) refrigerazione a 4 °C;
c) 48 ore.a) vetro;
b) refrigerazione a 4 °C;
c) 48 ore
32Composti organoalogenati (che non rientranonel parametro 55) mg/lCromatografia in fase gassosa o liquida previa estrazione mediante solvente adeguato e purificazione.
Identificazione dei componenti del miscuglio e determinazione quantitativa.
33Ferro mg/l FeSpettrometria di assorbimento atomico.
Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
a) vetro;
b) campione ben chiuso e refrigerazione a 4 °C.
34Manganese mg/l MnSpettrometria di assorbimento atomico.
Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
a) polietilene o vetro;
b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO3 concentrato).
35Rame mg/l CuPolarografia
Spettrometria di assorbimento atomico
Spettrofotometria di assorbimento molecolare
a) polietilene o vetro;
b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO3 concentrato).
36Zinco mg/l ZnSpettrometria di assorbimento atomico.
Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
a) polietilene o vetro;
b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO3 concentrato).
37Fosforo totale mg/l P2OSpettrofotometria di assorbimento molecolare.a) polietilene o vetro;
b) acidificazione con H2SO4 concentrato a pH < 2.
38Fluoro mg/l FSpettrofotometria di assorbimento molecolare previa distillazione se necessaria.
Metodo con elettrodi specifici.
a) polietilene.
39Cobalto mg/l CoSpettrometria di assorbimento atomico.
40Materie in sospensioneFiltrazione su membrana o centrifugazione.
41Cloro residuo libero
mg/l Cl2
Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
Potenziometria.
a) vetro;
b) refrigerazione a 4 °C;
c) preferibilmente sul posto.
42Bario mg/l BaSpettrometria di assorbimento atomico.a) polietilene o vetro;
b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO3 concentrato).
43Argento mg/l AgSpettrometria di assorbimento atomicoa) polietilene o vetro;
b) acidificare a pH < 2.
44Arsenico mg/l AsSpettrometria di assorbimento atomicoa) polietilene o vetro;
b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO3 concentrato).
45Berillio mg/l Bep.m.
46Cadmio mg/l CdSpettrometria di assorbimento atomico.
Polarografia.
a) polietilene o vetro;
b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO3 concentrato).
47Cianuri mg/l CNSpettrofotometria di assorbimento molecolare.
Metodo con elettrodi specifici.
a) polietilene o vetro;
b) addizionare NaOH in gocce o in soluzione concentrata (pH circa 12)e raffreddare a 4 °C.
48Cromo mg/l CrSpettrometria di assorbimento atomico.
Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
a) polietilene o vetro;
b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO3 concentrato).
49Mercurio mg/l HgSpettrometria di assorbimento atomico senzafiamma (su vapori freddi).a) polietilene o vetro;
b) per ogni litro di campione addizionare 5 ml di HNO3 concentratoe 10 ml di soluzione di KMnO4 al 5%.
50Nichel mg/l NiSpettrofotometria di assorbimento atomicaa) polietilene o vetro;
b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO3 concentrato).
51Piombo mg/l PbSpettrometria di assorbimento atomico.
Polarografia.
a) polietilene o vetro;
b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO3 concentrato).
52Antimonio mg/l SbSpettrometria di assorbimento atomico.a) polietilene o vetro;
b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO3 concentrato)
53Selenio mg/l SeSpettrometria di assorbimento atomico.a) polietilene o vetro;
b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO3 concentrato).
54Vanadio mg/l Vp.m.
55Antiparassitari e prodotti assimilabili µg/l per componente separato ed in totaleCromatografia in fase gassosa o liquida previa estrazione mediante solventi adeguati e purificazione.
Identificazione dei componenti del miscuglio e determinazione quantitativa.
a) vetro;
b) per HCH e dieldrin acidificare con HCl concentrato (1 ml per litrodi campione) e refrigerare a 4 °C; per parathion acidificare a pH 5con H2SO4 (1:1) e refrigerare a 4 °C.
56Idrocarburi policiclici aromatici mg/lMisura della fluoroscenza UV previa cromatografia su strato sottile,
Misura comparativa rispetto ad un miscuglio di sei sostanze standard aventi la stessa concentrazione.
a) vetro scuro od alluminio;
b) tenere al buio a 4 °C.

PARAMETRI MICROBIOLOGICI.

ABCD
57Coliformi totali per 100 mlA) Metodo MPN [1]
Seminare almeno un matraccio con 50 ml ed una serie di 5 tubi con ml10 di campione per ciascun tubo di brodo lattosato doppio concentrato.Incubare a 36 ± 1 °C per 24 + 24 ore. I tubi positivi (presenzadi gas) devono essere sottoposti a conferma in brodo-lattosio-bile-verdebrillante a 36 ± 1 °C per 24 + 24 ore.
Sulla base della positività su tale terreno (produzione di gas)riportare il valore con MPN/100 ml di campione.B) Metodo MF
Filtrare ml 100 di campione attraverso membrana filtrante. Incubaresu M-Endo-Agar per 24 ore a 36 ± 1 °C. Contare le colonie rosse:
Riportare il valore a ml 100 di campione.
58Coliformi fecali per 100 mlA) Metodo MPN [1]
I tubi positivi di brodo lattosato di cui al parametro 57, letteraA), devono essere sottoposti a conferma in tubi di EC-Broth per 24 orea 44,5 ± 0,2 °C in bagnomaria. Sulla base della positivitàsu tale terreno (produzione di gas) riportare il valore come MPN/100 mldi campione.B) Metodo MF
Filtrare ml 100 di campione attraverso membrana filtrante. Incubaresu m-FC-Agar a 44 ± 0,2 °C per 24 ore in bagnomaria. Contarele colonie bleu. Riportare il valore a ml 100 di campione.
59Streptococchi fecali per 100 mlA) Metodo MPN [1]Seminare almeno un matraccio con 50 mled una serie di 5 tubi di Azide Dextrose Broth doppio concentrato con ml10 di campione per ciascun tubo. Incubare a 36 ± 1 °C per 24+ 24 ore. I tubi positivi (torbidi) devono essere sottoposti a confermain Ethyl Violet Azide
Broth per 24 + 24 ore a 36 ± 1 °C. Leggere i tubi positivi(torbidi con deposito porpora sul fondo). Riportare il valore come MPN/100ml di campione.B) Metodo MF
Filtrare ml 100 di campione attraverso membrana filtrante. Incubaresu KF – Streptococcus – Agar a 36 ± 1°C per 48 ore. Leggerele colonie rosse; riportare il valore ml 100 di campione.
60Spore di clostridi solfito-riduttoriDistribuire il campione da esaminare in 10 provettoni nellaquantità di circa ml 12 per provettone. Immergere i provettoni in
bagnomaria a 80 °C per 10 minuti. Raffreddare rapidamente sottoacqua corrente. Seminare in ragione di ml 10 per tubo in 10 tubi di terrenoal solfito di sodio già predisposto. Raffreddare sotto acqua correnteed incubare a 36 ± 1 °C per 24 + 24 ore. Contare le colonienere di almeno mm 3 di diametro. Riportare il valore a
ml 100 di campione
61-62Conteggio delle colonie su Agar per 1 ml a 36 °C ea 22 °CSeminare in Agar-germi aliquote da ml 1 dei campioni in6 piastre di Petri. Utilizzare l’Agar
per il conteggio delle colonie (Plate Count Agar). Incubare 3 piastrea 36 ± 1 °C per 48 ore e 3 piastre a 22 °C per tre giorni.Contare le colonie con idoneo sistema di ingrandimento su fondo scuro.Rilevare il valore medio per ogni tre piastre. Riportare il valore comecolonie per ogni 1 ml di campione.

[1] Tabella per il calcolo del numero più probabile (MPN)

Quantità di acqua seminata
per ogni beuta e per tubo
Numero più probabile/100Quantità di acqua seminata per ogni beuta e per tuboNumero più probabile/100ml 50ml 10ml di campione
Numero di 
tubi 
positivi
ml 50ml 10Numero di
tubi
positivi
ml 50ml 10
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
0
1
2
4
5
7
1
1
1
1
1
1
0
1
2
3
4
5
2
3
6
9
16
oltre 16

PARAMETRI AGGIUNTIVI RELATIVI A CONCENTRAZIONI MINIME PER ACQUE ADDOLCITE O DISSALATE.

ABCD
1Durezza totale mg/l CaIdem n. 16Idem n. 16
2Concentrazione ioni idrogeno (pH).Idem n. 6Idem n. 6
3Alcalinità mg/l HOC3Determinazione volumetricaa) polietilene o vetro
b) refrigerazione a 4°C
c) 1 – 3 giorni
4Ossigeno discioltoIdem n. 18Idem n. 18

(*) Avvertenza. – Possono essere, utilizzati procedimenti operativi diversi dai metodi analitici di riferimeto riportati nel presente allegato qualora questi permettano di determinare i valori dei vari parametri con i medesimi limiti di rilevamento, accuratezza e precisione.

—-

NOTE

Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente D.P.R. In materia, cfr. il D.M. 26 marzo 1991 «Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236») e il D.M. 21 dicembre 1990, n. 443 .

Art. 12: con sent. 1-6 aprile 1993, n. 139 (G. U. 14 aprile 1993, n. 16ª Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il presente articolo, in relazione all’art. 24 Cost.,nella parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al consumo umano, per le quali non sia possibile la revisione, a cura dell’organo procedente sia dato, anche oralmente, avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, in modo che lo stesso interessato o persona di sua fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico.

Art. 15, comma 2: il regolamento per l’attuazione del presente comma è stato emanato con D.M. 25 gennaio 1991, n. 217 (G. U. 23 luglio 1991, n. 171), peraltro modificato dal D.M. 2 luglio 1992, n. 436 (G. U. 16 novembre 1992, n. 270). Le caratteristiche dei supporti magnetici per la rilevazione dei dati di vendita, acquisto e utilizzazione dei presidi sanitari, sono state invece fissate dal D.M. 12 novembre 1991 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1991, n. 294).

Art. 16: si veda il D.M 14 luglio 1988 e il D.M. 20 gennaio 1992, che hanno stabilito i parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili.

Art. 17: cfr. il D.M. 14 luglio 1988, modificato dal D.M. 23 dicembre 1991, e il sopra citato D.M. 20 gennaio 1992.

Art. 17, comma ultimo: cfr. da ultimo l’art. 13, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella L. 4 dicembre 1993, n. 493 .

Art. 21:Cfr. pure l’art. 26, L. 5 gennaio 1994, n. 36 .

Art. 22, comma ultimo: il D.M. 26 marzo 1991, già sopra richiamato, è stato emanato, come può rilevarsi, ben oltre i 60 giorni previsti dal presente comma. Sono trascorsi infatti oltre tre anni prima che si procedesse alla sua emanazione.Si veda il D.M. 16/10/1995 “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano”.

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