Nuove prescrizioni, tempi di adeguamento e proroghe
Il contenuto massimo di arsenico nelle acque per uso umano è regolato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 dal titolo: “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 – Supplemento Ordinario n. 41.
Il detto Decreto Legislativo ha rivisto non solo il contenuto massimo di arsenico, che è passato da 50 microgrammi/litro a 10 microgrammi/litro, ma anche altri parametri.
La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere conforme alle nuove prescrizioni entro il 25 dicembre 2003 (articolo 15).
La Comunità Europea ha riconosciuto questo problema e ha di conseguenza ridotto il valore limite per l’acqua per il consumo umano a 10 µg/L (microgrammi per litro). Questo valore limite deve essere garantito dagli acquedotti al più tardi entro la fine del 2004. Una proroga a questa data era permessa probabilmente solo per pochi e specifici casi: il Ministero della Sanità, su istanza della Regione o Provincia Autonoma, poteva chiedere alla Commissione europea la proroga del termine per un periodo non superiore ai 3 anni qualora non fosse possibile, in casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, raggiungere valori previsti dalla norma (articolo 16).
L’istanza doveva essere però trasmessa al Ministero entro il 31 marzo 2002 motivando in dettaglio la richiesta di proroga.
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