Bollettino UE 11-1998
Ambiente (8/9)
Protezione delle acque, conservazione dei suoli, agricoltura
1.2.129. Direttiva 98/83/CE del Consiglio relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Direttiva abrogata: direttiva 80/778/CEE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano - GU L 229 del 30.8.1980 -, modificato da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE - GU L 377 del 31.12.1991 e Boll. 12-1991, punto 1.2.312
Proposta della Commissione: GU C 131 del 30.5.1995, COM(94) 612 e Boll. 1/2-1995, punto 1.3.107
Parere del Comitato delle regioni: GU C 100 del 2.4.1996 e Boll. 9-1995, punto 1.3.89Parere del Comitato economico e sociale: GU C 82 del 19.3.1996 e Boll. 12-1995, punto 1.3.134
Parere in prima lettura del Parlamento europeo: GU C 20 del 20.1.1997 e Boll. 12-1996, punto 1.3.161Proposta modificata della Commissione: GU C 213 del 15.7.1997, COM(97) 228 e Boll. 6-1997, punto 1.3.198
Accordo politico del Consiglio in previsione di una posizione comune: Boll. 10-1997, punto 1.2.170Posizione comune del Consiglio: GU C 91 del 26.3.1998 e Boll. 12-1997, punto 1.2.187
Parere in seconda lettura del Parlamento europeo: GU C 167 dell’1.6.1998 e Boll. 5-1998, punto 1.2.154Proposta riesaminata della Commissione: COM(1998) 388 e Boll. 7/8-1998, punto 1.3.192
Adozione da parte del Consiglio in data 3 novembre. Questa direttiva, che adatta la direttiva del 1980 al progresso scientifico e tecnico, si prefigge di proteggere le persone dagli effetti nocivi della contaminazione delle acque destinate al consumo umano garantendone la salubrità e la purezza. La direttiva è intesa a garantire che gli Stati membri adottino le misure necessarie e si adoperino affinché siano soddisfate le condizioni minime previste dalla direttiva, che prevede che gli Stati membri fissino valori parametrici applicabili alle acque (siano queste fornite dalla rete di distribuzione o da cisterne, imbottigliate o utilizzate nel settore alimentare), e siano autorizzati a fissare valori supplementari in caso di necessità. In caso di mancato rispetto dei parametri minimi fissati dalla direttiva, gli Stati membri adotteranno le misure adeguate per ridurre o eliminare ogni rischio e informeranno e consiglieranno i consumatori. La direttiva raccomanda anche che siano adottati a livello nazionale programmi di controllo della qualità delle acque, nonché misure che garantiscano la qualità del trattamento dell’acqua e delle attrezzature e dei materiali utilizzati per la sua preparazione e la distribuzione. La direttiva prevede inoltre la concessione di deroghe rigorose e limitate nel tempo.
(GU L 330 del 5.12.1998)
(fonte http://europa.eu/index.htm)
