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Ministero della Salute Decreto 30 giugno 2006

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana


(Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2006)

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Toscana e la documentazione relativa allo stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nelle sedute del 24 ottobre 2002, 18 dicembre 2003, 12 ottobre 2004, 15 giugno 2005 e 13 dicembre 2005;

Visto che l'art 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, consente alle regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Toscana puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, gia' concesse per i parametri boro, arsenico, clorito e trialometani, entro i valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 3 mg/l, di 50 mg/l, di 1,3 mg/l e di 80 mg/l.

Per il comune di Piombino il valore massimo ammissibile per il parametro boro puo' essere innalzato a 3,5 mg/l.

2. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006.

3. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione da parte della regione Toscana al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, entro e non oltre il 30 settembre 2006, di una circostanziata relazione sui risultati conseguiti nell'intero triennio 2004-2005 e 2006, durante il quale sono state concesse le deroghe, in ordine alla qualita' delle acque, comunicando e documentando altresi' l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di deroga.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile e comunque non superiore a quello gia' concesso, da ultimo, con il decreto dirigenziale della regione Toscana n. 7199 del 29 dicembre 2005.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2006

Il Ministro della salute

Turco

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Pecoraro Scanio

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