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MINISTERO DELLA SALUTE Decreto 11 maggio 2011.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Campania, Lazio, Lombardia, Toscana e dalla provincia autonoma di Trento.


(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 01-7-2011)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare il comma 6, del medesimo articolo, relativamente alla necessità, dell'"acquisizione del parere favorevole della Commissione europea";

Viste le motivate richieste delle Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Toscana e della Provincia autonoma di Trento circa la necessità di un terzo periodo di deroga alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Vista la Decisione della Commissione C (2011) 2014 definitiva del 22 marzo 2011;

Preso atto che il Consiglio Superiore di Sanità, Sezione III, nel parere espresso nella seduta del 19 gennaio 2011, con riferimento alle richieste di deroga delle Regioni Lazio e Toscana, ha rimandato alle Autorità regionali per la verifica sulle industrie alimentari, affinché l'acqua introdotta come componente nei prodotti finali non presenti concentrazioni dei parametri in deroga superiori ai limiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato articolo 13, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti, come richiamato anche dal Consiglio Superiore di Sanità nel citato parere del 19 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Campania può concedere il rinnovo della deroga per il parametro fluoruro entro il Valore Massimo Ammissibile di 2,5 mg/l, fino al 31 dicembre 2012, per il comune di Nola, frazione Tossici.

2. La regione Lazio può concedere il rinnovo della deroga per il parametro arsenico entro il Valore Massimo Ammissibile di 20 ug/l, fino al 31 dicembre 2012, per i comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Pontinia, Priverno, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Bracciano Vigna di Valle, Campagnano di Roma, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Ciampino, Civitavecchia, Formello, Sacrofano, Genzano di Roma, Lanuvio, Lariano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Nettuno, Santa Marinella, Trevignano Romano, Tolfa, Velletri, Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Farnese, Gallese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.

3. La regione Lombardia può concedere il rinnovo della deroga per il parametro arsenico entro il Valore Massimo Ammissibile di 20 ug/l, fino al 31 marzo 2011, per i comuni di Dumenza, Maccagno e Sesto Calende, e fino al 31 dicembre 2011, per i comuni di Marcaria, Roncoferraro e Viadana.

4. La regione Toscana può concedere il rinnovo della deroga per il parametro arsenico entro il Valore Massimo Ammissibile di 20 ug/l, fino al 31 dicembre 2012, per i comuni di Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba, Suvereto, Pomarance, Castelnuovo in Val di Cecina, Radicondoli.

5. La provincia Autonoma di Trento può concedere il rinnovo della deroga per il parametro arsenico entro il Valore Massimo Ammissibile di 20 ug/l, fino al 31 dicembre 2011, per i comuni di Trento-Laste/Cantanghel, Canal San Bovo-Gobbera, Fierrozzo.

Art. 2.

1. L'acqua distribuita, pur nei limiti consentiti dall'articolo 1, non deve essere utilizzata per il consumo potabile dei neonati e dei bambini fino all'età di 3 anni.

2. E' rimessa all'Autorità regionale la verifica che le industrie alimentari, nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, attuino i necessari provvedimenti, anche nell'ambito del piano di autocontrollo, affinché l'acqua introdotta come componente nei prodotti finali non presenti concentrazioni dei parametri in deroga superiori ai limiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 3.

1. Le Regioni devono provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.

2. Nell'ambito dell'informativa di cui al comma 1, le Regioni devono, inoltre, informare circa le modalità per ridurre i rischi legati all'acqua potabile per la quale è stata concessa la deroga, e in particolare circa l'utilizzo da parte di neonati e di bambini fino all'età di 3 anni.

Art. 4.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'articolo 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 5.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga emanati dalle Regioni devono riportare informazioni chiare relative a:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Le Regioni informano il Ministero della Salute, entro il 31 agosto di ogni anno, circa le iniziative adottate (ivi comprendendo informazioni circa l'approvvigionamento idrico per i neonati ed i bambini al di sotto dei tre anni), presentando un'opportuna relazione che comprenda anche informazioni sui progressi realizzati nelle misure correttive, i dati del monitoraggio dei parametri oggetto di deroga, una panoramica dei consigli forniti alla popolazione interessata e i volumi di acqua forniti in bottiglie o contenitori.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Per segnalazioni di errori, suggerimenti ed invio di documenti può compilare il form di richiesta alla pagina Contattaci, per richiesta di supporto inviare la richiesta alla sezione Preventivi.

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Venerdi'
 18 Maggio 2012
19 : 26