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Cassazione Sezione III Sentenza 27079 dell'11 luglio 2007

Rifiuti Disciplina in materia di fertilizzanti - Nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 - Ambito di applicazione - Rapporti con la disciplina dettata in materia di acque e rifiuti ed in materia di spandimento di fanghi in agricoltura - Differenze.


Cassazione Sezione III Sentenza 27079 dell'11 luglio 2007 (Cc 21 giu 2007)

Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Ugolini.

Le disposizioni dettate dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 (recante "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti") sono dirette unicamente a regolamentare la produzione dei fertilizzanti ed a sanzionarne amministrativamente la commercializzazione non conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2003/2003, recepite dal medesimo decreto. Ne consegue che le attività di spandimento sul terreno di residui o reflui a scopo di concimazione o correzione rimangono soggette alla disciplina in materia di rifiuti ovvero in materia di acque (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) od, ancora, a quelle che regolano lo spandimento di fanghi in agricoltura (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99). (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che è escluso che l'accertamento di fatti costituenti reato, riconnessi all'utilizzo di fertilizzanti, possa avvenire esclusivamente presso i laboratori abilitati a controllare la conformità dei fertilizzanti posti in commercio, accreditati secondo le specifiche dettate dall'All. 11 al D.Lgs. n. 217 del 2006).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio

Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 21/06/2007

Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA

Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 751

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE

Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 13824/2007

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

UGOLINI Vittorio, n. a Roma il 5.7.1944;

avverso l'ORDINANZA 24.3.2007 del Tribunale per il riesame di Latina. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;

udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. PASSACANTANDO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv.to OROPALLO Domenico, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

In data 12.2.2007 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina disponeva di urgenza il sequestro preventivo di un terreno agricolo di proprietà di Di Giorgio Ludovico e Venditti Antonella, sito in Pontinia, essendo emerso che sullo stesso era stato effettuato lo spandimento di un compost - prodotto dalla s.r.l. "SEP" amministrata da Ugolini Vittorio - ritenuto "fuori specifica" in ragione del superamento del valore massimo del PH quale previsto, per gli ammendanti compostati, dal D.Lgs. n. 217 del 2006, allegato 2. Il G.I.P. del Tribunale di Latina convalidava e disponeva la misura di cautela reale - con provvedimento del 22.2.2007 - in relazione a varie fattispecie di reato ipotizzate con particolare riferimento agli artt. 515 e 674 c.p.; D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 279, accertate fino al 16.1.2007.

Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 24.3.2007, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'Ugolini. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, il quale ha eccepito:

- la violazione dell'art. 407 c.p.p., in quanto il sequestro in oggetto scaturirebbe da atti di indagine svolti ampiamente oltre il termine fissato dalla legge per il compimento degli stessi e, pertanto, non utilizzabili anche a fini cautelari;

- violazione di legge per la mancata osservanza delle formalità prescritte dall'art. 369 bis c.p.p., prima fra tutte la nomina di un difensore di ufficio;

- violazione di legge, in quanto le attività di campionamento e di analisi sarebbero state poste in essere da laboratorio non avente i requisiti di cui al D.Lgs. n. 217 del 2006, allegato 11 e senza l'osservanza degli specifici protocolli prescritti dall'art. 6 dello stesso D.Lgs..

Viene prospettato, al riguardo, che una diversa analisi eseguita presso altro laboratorio, su incarico dell'indagato, ha certificato la presenza di PH nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 217 del 2006;

- la illegittimità del provvedimento impugnato, poiché il Tribunale ha ritenuto la presenza nel compost di materiali estranei e di metalli pesanti, nonché il superamento dei limiti fissati per il cadmio e lo zinco, mentre emergenze siffatte non sarebbero state in realtà mai rilevate sull'area sottoposta a sequestro;

- la insussistenza del "periculum in mora", incongruamente correlato alla probabilità di spandimento del compost con contaminazione dei terreni limitrofi, laddove - secondo un parere pro veritate, redatto da un docente universitario membro della Commissione grandi rischi del Dipartimento per la protezione civile e prodotto agli atti - "l'eventuale innalzamento del valore PH (in misura prossima al limite legale) sarebbe dovuto alla presenza di ammoniaca, elemento che non solo non produce alcun effetto dannoso per le colture, ma costituisce addirittura un fertilizzante che trova ampio impiego in agricoltura". Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. 1. Quanto alla denunziata violazione dell'art. 407 c.p.p., va rilevato che la misura di cautela reale in esame si correla a condotte oggetto di indagini effettuate nell'anno 2006 e confluite in un procedimento penale iscritto già nell'anno 2004 a carico dell'Ugolini.

Nella specie sono stati acquisiti elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato, nei confronti della stessa persona originariamente sottoposta ad indagini, e vi è stata nuova iscrizione (in data 5.3.2006, procedim. n. 3652/06) nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p.. Con riferimento a tale ultima iscrizione ed alla relazione redatta il 24.10.2006 dal consulente tecnico del P.M. ingegnere Boemi, non risulta superato, pertanto, il termine stabilito per il compimento delle indagini preliminari.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, è costantemente orientata nel senso che, nel caso in cui, dopo nuove emergenze, si sia proceduto a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, è dalla data relativa a quest'ultima che decorre il termine previsto dall'art. 405 c.p.p., essendo la precedente iscrizione superata dalle successive vicende processuali (vedi Cass.: Sez. 6, 23.4.2003, n. 19053; Sez. 3, 27.9.1999, n. 11009; Sez. 4, 28.5.1999, n. 429 e Sez. 5, 23.5.1992, n. 1152).

2. Insussistente deve ritenersi pure la pretesa violazione della previsione dell'art. 369 bis c.p.p. (introdotto dalla L. 6 marzo 2001, n. 60, art. 19), secondo la quale la comunicazione della nomina del difensore di ufficio e l'informativa sui diritti della difesa (specificati nella stessa disposizione normativa) devono essere notificati dal pubblico ministero alla persona sottoposta alle indagini - a pena di nullità degli atti successivi - "al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto dell'art. 375 c.p.p., comma 3, e art. 416 c.p.p.".

In relazione alla doglianza formulata nell'atto di gravame, questa Corte ha già affermato che "per coordinare rinformazione di garanzia con quella stabilita dalla L. n. 60 del 2001 la prima deve essere fornita ove venga compiuto un atto a sorpresa, ma non necessariamente prima o congiuntamente allo stesso, mentre l'omessa informazione di cui all'art. 369 bis c.p.p. determina la nullità degli atti conseguenti ove non venga effettuata prima dell'invito a comparire a rendere l'interrogatorio ovvero in un momento antecedente o contemporaneo al compimento del primo atto determinato e programmato a cui ha diritto di assistere il difensore, restando esclusa la necessità di dette informazioni ove esista già in atti la nomina di un difensore di fiducia anche in un procedimento riunito a quello nel quale detta nomina sia stata effettuata, in aderenza alla sua ratio legis" (vedi Cass., Sez. 3, 7.12.2001, ric. Zadra).

Nella specie l'indagato aveva già nominato un difensore di fiducia, sicché correttamente non si è proceduto alla nomina di un difensore di ufficio.

3, Con riferimento al terzo motivo di ricorso deve evidenziarsi, anzitutto, che il D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) è diretto a disciplinare la produzione di fertilizzanti ed a sanzionarne amministrativamente la commercializzazione non conforme alle disposizioni dettate. Esso non regola, invece, lo spandimento sul terreno, a scopo di concimazione o correzione, di residui o reflui, i quali restano soggetti alla disciplina sui rifiuti o alla normativa sulle acque, ovvero alle disposizioni che regolano lo spandimento di fanghi in agricoltura. Il D.Lgs. n. 217 del 2006, art. 6 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) testualmente dispone:

"1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l'accertamento della conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto. 2. L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Commissione di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 82, art. 44, tenendo conto delle tolleranze indicate nell'allegato 7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo parere della Commissione di cui alla citata L. n. 82 del 2006, art. 44, aggiorna le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all'allegato 12. 3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato 11.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Ministero delle attività produttive, per la successiva notifica alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE". Il D.Lgs. n. 217 del 2006, allegato 11, a sua volta, è formulato come segue: "NORME PER L'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI COMPETENTI A FORNIRE I SERVIZI NECESSARI A VERIFICARE LA CONFORMITÀ DEI FERTILIZZANTI ALLE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE E DEI SUOI ALLEGATI.

1. Norma applicabile a livello dei laboratori:

EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence oftesting and calibration laboratories (Norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura).

2. Norma applicabile a livello degli organismi di accreditamento:

EN 45003, Calibration and testing laboratory accreditation System, general requirements for operation and recognition (Sistema d'accreditamento dei laboratori di collaudo e taratura, criteri generali di funzionamento e riconoscimento)".

Il D.Lgs. n. 217 del 2006 non prevede sanzioni penali ed alla stregua delle disposizioni normative dianzi trascritte - che si riferiscono ai campionamenti ufficiali di controllo, rivolti a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati con l'effettiva composizione del prodotto ed il rispetto delle altre prescrizioni legislative - sicuramente non può affermarsi che l'accertamento di fatti costituenti reato, connessi all'utilizzazione di pretesi ammendanti che, in sostanza, sono assimilabili ai rifiuti, possa avvenire esclusivamente presso i laboratori abilitati a controllare la conformità dei fertilizzanti posti in commercio alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2003/2003 e dello stesso D.Lgs. in esame. 4. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro:

- la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez. Un., 7.11.1992, ric. Midolini);

- "l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi e altri).

Nella specie il Tribunale di Latina si è attenuto a tali principi ed ha correttamente assolto al compito di controllo ad esso devoluto, in quanto ha valutato su di un piano di astrattezza - nei limiti del procedimento incidentale ma con adeguato riferimento alle risultanze di una consulenza tecnica espletata - l'antigiuridicità dei fatti sostanzianti l'accusa, effettuando la dovuta verifica della compatibilità tra l'enunciata ipotesi accusatoria e le emergenze esistenti, nonché della possibilità di attribuzione dell'illecito prospettato all'indagato.

Il ricorrente, al contrario, inammissibilmente propone, al riguardo, questioni che in concreto involgono il merito del giudizio, in quanto estendono il tema del decidere alla fondatezza della pretesa punitiva, di per sè esulante dai limiti del procedimento incidentale.

L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del merito ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le contrarie argomentazioni del ricorrente non valgono certo ad escludere là configurabilità del "fumus" del reato contestata. 5. Il "periculum in mora", infine, è stato razionalmente collegato alla razionale probabilità di ulteriore spandimento, nei terreni limitrofi, di materiali compostati costituenti essenzialmente rifiuti.

6. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2007
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